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D.M. 30 ottobre 2007.

DECRETO 9 novembre 2007

Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).


Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE.
(GU n. 37 del 13-2-2008)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
Vista la decisione della commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);
Ritenuto di dover adottare sul territorio nazionale specifiche misure fitosanitarie volte al controllo e all'eradicazione di Rhynchophorus ferrugineus; Considerato che quasi tutte le piante attaccate da Rhynchophorus ferrugineus sono ubicate in ambiente urbano e possono rappresentare un grave pericolo per l'incolumità dei cittadini;
Ritenuto ai sensi dell'art. 54, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica per la presenza di piante infestate da Rhynchophorus ferrugineus, di coinvolgere i sindaci dei comuni nei quali è stata accertata la presenza dell'insetto, nell'applicazione sui territori di loro competenza, delle misure fitosanitarie volte al controllo e all'eradicazione di Rhynchophorus ferrugineus;
Ritenuto di dover recepire la Decisione della commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella comunità di Rhynchophorus ferrugineus; Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 12 e 13 luglio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;

D E C R E T A

Art. 1. - Scopi generali
Art. 2. - Definizioni
Art. 3. - Divieti
Art. 4. - Importazione di vegetali
Art. 5. - Produzione e circolazione di piante all'interno del territorio nazionale

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Art. 6. - Indagini e notifiche
Art. 7. - Misure fitosanitarie

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Art. 8. - Attuazione delle misure Art. 9. - Azioni divulgative
Art. 10. - Autorizzazioni
Art. 11. - Misure finanziarie
Art. 12. - Sanzioni

Si disapplicano le disposizioni contrarie al presente decreto.
Il presente decreto ha carattere d'urgenza ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007
Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 215




ALLEGATO I

Prescrizioni specifiche relative all'importazione
Fermo restando quanto disposto dall'allegato III, parte A, punto 17 e dall'allegato IV, parte A, sezione I, punti 34, 36.1 e 37 del decreto legislativo n. 214/2005, i vegetali sensibili originari di Paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato, come previsto dal comma 1, lettera d). dell'art. 36 del suddetto decreto, che indica alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali sensibili, compresi quelli raccolti in habitat naturali sono stati coltivati:
2. Condizioni per gli spostamenti
Tutti i vegetali sensibili originari della Repubblica italiana o importati in Italia in conformità con l'art. 4 possono essere spostati all'interno del territorio nazionale solo se sono accompagnati da un Passaporto delle piante CE compilato ed emesso in conformità alla direttiva 92/105/CEE della Commissione e sono stati coltivati:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato



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