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D.M. 17 aprile 1998 (1).

Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata".

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la direttiva n. 77/93/CEE Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio Fitosanitario Nazionale;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale";
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1987, n. 412, recante disposizioni sulla lotta obbligatoria al cancro colorato del platano;
Considerato che in alcune regioni è stata constatata la presenza sul platano della malattia denominata cancro colorato del platano causata dall'agente patogeno "Ceratocystis fimbriata Ell. et Halsted f.sp. platani Walter";
Considerato che l'infezione è particolarmente contagiosa per cui una seria minaccia incombe sui platani esistenti nei parchi, nei giardini, nei viali e nelle alberate del territorio nazionale;
Considerato che a tutt'oggi non esiste alcun metodo sicuro di lotta fitosanitaria diretta e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione della diffusione della malattia in questione;
Udito il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata" Ell. et Halsted f.sp. platani Walter;

D E C R E T A

1: La lotta contro il cancro colorato del platano provocato dal fungo patogeno "Ceratocystis fimbriata" Ell. et Halsted f.sp. platani Walter, è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana.

2: Accertamenti sistematici relativi alla presenza di "Ceratocystis fimbriata" sui platani esistenti sul territorio, ivi comprese le piante presenti in aree soggette a qualsivoglia vincolo, saranno annualmente disposti dalle regioni per il tramite dei servizi fitosanitari regionali.

3: La comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente segnalata, a cura delle regioni interessate, al servizio Fitosanitario centrale presso il Ministero per le politiche agricole.

4: Le piante infette e quelle immediatamente adiacenti debbono essere rapidamente ed obbligatoriamente abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta, a spese dei proprietari, secondo le indicazioni impartite dal vizio Fitosanitario Regionale che applica le specifiche norme tecniche riguardanti i tempi e le modalità di abbattimento, di trasporto e di eliminazione delle piante e del materiale di risulta, nonché le modalità di disinfezione degli attrezzi.
Gli interessati sono tenuti a comunicare per tempo al servizio Fitosanitario Regionale la data di inizio degli abbattimenti.
I platani colpiti dal cancro colorato ed i loro contermini devono comunque essere abbattuti, anche se tutelati da altre norme legislative, dandone comunicazione a tutti gli uffici interessati.

5: Al fine di limitare il diffondersi della malattia, gli interventi di potatura o di abbattimento, anche dei platani presenti in aree indenni, devono essere eseguiti soltanto in casi di effettiva necessità.
I proprietari dei platani, qualora intendessero eseguire interventi di qualunque tipo, compresi i lavori che coinvolgano l'apparato radicale, devono chiedere, mediante comunicazione scritta, la preventiva autorizzazione al servizio Fitosanitario Regionale, il quale detta le modalità da seguire nell'operazione.
In caso di mancata risposta da parte del servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio assenso.

6: La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto è affidata ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio.
Il servizio Fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole, dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvederà ad emanare la circolare tecnica relativa all'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5.

7: In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti sono denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.
E' facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

8: Il decreto ministeriale 3 settembre 1987, n. 412 (2), citato nelle premesse, è abrogato.

9: Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 1998, n. 125.
(2) Riportato al n. A/XIII.

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